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Cassazione, ordinanza 1° marzo 2019, n. 6167, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - Art. 485 c.c. - Applicabilità solo con riguardo ai creditori del "de cuius" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del "de cuius", ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del chiamato compossessore di beni ereditari che non aveva redatto tempestivo inventario potesse essere domandato pure dai creditori del medesimo chiamato e non solo da quelli del defunto).