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Cassazione, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22192, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - Qualità di erede - Rapporto di parentela - Mezzo di prova - Atti dello stato civile - Necessità - Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova - Ammissibilità.

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.