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Cassazione, ordinanza 14 settembre 2020, n. 19045, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITÀ DI SUCCEDERE – CASI Formazione e uso di testamento falso - Rilevanza - Limiti – Fattispecie.

La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché´ il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell’eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato".

(Nella specie, la Corte ha affermato l'indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal "de cuius", vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso).