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Cassazione, ordinanza 2 settembre 2019, n. 21949, sez. II civile

SUCCESSIONI"MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI - Diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Formulazione successiva alla l. n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia - Ambito di applicabilità.
 

L'art. 540, comma 2, c.c., come riformulato dalla l. n. 151 del 1975, che riconosce i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la corredano in favore del coniuge superstite, si applica alle sole successioni apertesi dopo l'entrata in vigore di tale legge e, cioè, posteriori al 20 settembre 1975.