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Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4694, sez. VI - 2 civile

SUCCESSIONI - Azione di riduzione della legittima tra legittimari.
 

L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In questo caso il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi quanto gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dalla applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione così operata non è sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore.