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Cassazione, ordinanza 29 settembre 2020, n. 20531, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - Limitazione della responsabilità per debiti ereditari "intra vires" - Accertamento della qualità di erede beneficiato nel giudizio di cognizione - Necessità - Deducibilità della qualità di erede beneficiato per la prima volta in sede esecutiva - Esclusione.

L'erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva.

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - EFFETTI - Limitazione della responsabilità "intra vires" - Conseguenze - Esecuzione sul patrimonio dell’erede – Legittimità – Condizioni.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sè non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni.