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Cassazione, sentenza 18 ottobre 2018, n. 26168, sez. II civile

Successioni – Azione di petizione di eredità. 

L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale costituisce un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi. La petizione di eredità è, inoltre, azione necessariamente recuperatoria, in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede (possessio pro herede) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro possessore): mediante essa, l'erede può quindi reclamare soltanto i beni nei quali egli assuma di essere succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. Non è dunque ravvisabile una domanda di petizione dell'eredità ove gli eredi agiscano nei confronti di terzi i quali possano vantare un titolo contrattuale di acquisto, come nella specie, che giustifichi il possesso di un bene già appartenente al de cuius.