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Cassazione, sentenza 19 novembre 2019, n. 30079, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - Successione “ab intestato” e testamentaria - Legittimario totalmente pretermesso - Domanda di simulazione preordinata all'azione di riduzione - Condizione della preventiva accettazione con beneficio d'inventario - Esclusione – Fondamento - Azione di simulazione assoluta o relativa finalizzata all'accertamento della nullità del negozio dissimulato - Preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.