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Cassazione, sentenza 2 settembre 2020, n. 18197, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO).

L'esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinante della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito.