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Cassazione, sentenza 3 ottobre 2013, n. 22632, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DONAZIONE - Legittimario accettante senza beneficio d'inventario - Impossibilità di aggredire la donazione più recente a non coerede - Conseguenze - Possibilità di aggredire la donazione meno recente a coerede - Limiti - Fondamento.

 

In tema di azione di riduzione, qualora il legittimario, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, egli non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 555, 559 e 564

Massime precedenti Conformi: N. 3500 del 1975