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Cassazione, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22977, sez. II civile

SUCCESSIONI - TESTAMENTO PUBBLICO – Efficacia probatoria – Querela di falso – Fattispecie.

 

Deve ritenersi che il testamento redatto nella forma dell’atto pubblico ai sensi dell’articolo 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso, la quale costituisce lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio del documento prodotto e il relativo onere incombe sulla parte che intenda contestare la piena efficacia probatoria, circa quanto avvenuto o compiuto alla presenza o con l’intervento del pubblico ufficiale rogante, di un atto pubblico o di una copia dello stesso prodotta dall’avversario: ne consegue che non può essere accolta la censura secondo la quale il giudice del merito avrebbe arbitrariamente e illegittimamente posto a carico della parte le conseguenze pregiudizievoli della mancata produzione in giudizio del testamento pubblico in originale né in copia idonea per la proposizione della querela ai sensi dell'articolo 2715 c.c., laddove la copia risulta comunque prodotta, essendo comunque l'unico rimedio esperibile la querela di falso, a prescindere dalla produzione dell'originale in giudizio, essendo a tal fine sufficiente la produzione della copia, non tempestivamente disconosciuta.