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Categoria: VENDITA

* Cassazione, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6223, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare – Contratto preliminare – Stipula del definitivo - Diversità tra preliminare e definitivo – Prevalenza del secondo – Sussistenza.

Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco alla stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a  quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente  previsto  che  essa  sopravviva.