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Cassazione, ordinanza 13 giugno 2019, n. 15873, sez. III civile

Responsabilità precontrattuale - Valenza della prova testimoniale – Interruzione delle trattative.
 

In ambito di responsabilità precontrattuale, la prova testimoniale volta a dimostrare il contenuto delle informazioni fornite alla controparte risulti certamente rilevante al fine di apprezzare la misura e la ragionevolezza dell'altrui affidamento e che, ove le parti siano addivenute - come nel caso di specie - ad una "puntuazione" dell'eventuale contratto, tale prova, afferendo a circostanze esterne al contenuto del documento, non sia volta a dimostrare patti aggiunti o contrari ad esso (nei termini di cui all'art. 2722 c.c.), bensì a fornire elementi circostanziali atti a connotare il contesto "precontrattuale" in cui la puntuazione è avvenuta, per consentire di valutare se ed in quale misura l'affidamento sulla conclusione dell'affare fosse ragionevole e se l'interruzione delle trattative sia stata o meno ingiustificata.

L’interruzione delle trattative è idonea a giustificare l’affermazione della responsabilità precontrattuale quando risulti ingiustificata, ossia tale da violare, senza un apprezzabile motivo, il ragionevole affidamento sulla positiva conclusione, ingenerato da una condotta contraria a correttezza e buona fede; deve escludersi che ricorra un siffatto affidamento allorché la parte sia stata informata circa le condizioni cui è subordinato l’altrui interesse a concludere un affare.