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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 16 aprile 2021, n. 10145, sez. II civile

CONTRATTI - COMPRAVENDITA - CESSIONE DI CONTRATTO - Contratto preliminare Immobili - Destinazione d'uso - Omissioni - Legittimità - Conforme.

 

Nella specie, va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile se l'agenzia immobiliare e il promissario acquirente hanno nascosto all'acquirente la reale destinazione d'uso del bene, oltre la mancata consegna della cantina, risultata inesistente. Scatta quindi per entrambi l'obbligo di restituzione della caparra tanto a norma dell'art. 1410 c.c., comma 2, per avere, in sostanza, espressamente garantito, nel contratto di cessione del preliminare, l'adempimento da parte della promittente venditrice degli obblighi, assunti con il preliminare, sia di ottenere il promesso cambio di destinazione d'uso dell'immobile, che di stipulare il relativo contratto definitivo entro un termine essenziale; quanto a norma dell'art. 1410 c.c., comma 1, per aver, in sostanza, ceduto all'attrice la posizione di promissario acquirente rispetto ad un contratto preliminare di compravendita di un immobile che non solo non aveva ma che mai avrebbe potuto avere la destinazione ad uso residenziale, trattandosi, com'era noto al cedente, di una destinazione contrastante con le norme della variante generale al P.R.G. vigente, che prevedeva esclusivamente la sua destinazione industriale ed artigianale, per cui, in definitiva, l'oggetto del contratto era viziato sin dall'origine.