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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 16 luglio 2021, n. 20336, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Vendita immobiliare - Coniugi acquirenti - In regime di comunione legale Immobile acquistato con denaro ricevuto in parte dai genitori di uno dei due - Acquisto in comunione per la parte residua - Sussistenza - Rifiuto al coacquisto - Dichiarazione del coniuge non intestatario - Irrilevanza - Motivi.

In presenza di un’ipotesi di acquisto rientrante nell’ambito dell’art. 179, primo comma, lettera b), c.c. non rileva la dichiarazione di cd. rifiuto al coacquisto” eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179 c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l’acquisto del bene, quest’ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.