Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 16 settembre 2020, n. 19294, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Immobile gravato da iscrizioni pregiudizievoli - Recesso dell’acquirente - Legittimità del recesso - Domanda di accertamento Sussiste.

A norma dell'art. 1489 c.c., i pesi gravanti sul fondo venduto, se non dichiarati in contratto, non costituiscono causa di risoluzione, o di riduzione del prezzo, a favore del compratore, soltanto nel caso in cui siano "apparenti" o comunque conosciuti dal compratore stesso

In tema di vendita di cosa gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal venditore, l'art. 1482 c.c., nel facultare il compratore a sospendere il pagamento del prezzo nonché a chiedere al giudice di fissare un termine per la liberazione dell'immobile, non esaurisce i rimedi a disposizione dell'acquirente in quanto gli concede soltanto un  rimedio  alternativo ad ulteriore rafforzamento della sua posizione contrattuale, senza precludergli la possibilità di esperire l'azione di risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell'inadempimento, e, si soggiunge, nel caso di specie, senza precludergli la possibilità di domandare l'accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 2.