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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4826, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene - Nozione - Rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori o necessità di meri lavori di rifinitura esterni - Irrilevanza.

 

In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.