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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10917, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Immobiliare - Domanda di risoluzione del contratto - Nullità del contratto disposta dal giudice - Restituzione del bene al venditore - Condanna - Richiesta di riduzione del prezzo formulata dal compratore - Restituzione del prezzo pagato - Esclusione - Motivi.

Il giudice, può disporre la restituzione degli immobili quale conseguenza della dichiarazione di nullità e non della domanda di risoluzione, in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione e una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebito.