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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 6 luglio 2021, n. 19044, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Vendita immobiliare - Contratto preliminare - Monolocale con terrazzo attrezzato - Conoscenza da parte del venditore dell’obbligo di rimuovere il gazebo - Risoluzione del preliminare - Obbligo versare il doppio della caparra - Sussistenza.

Non sussiste la violazione, né la falsa applicazione degli artt. 1102 c.c. e 1126 c.c., che disciplinano, rispettivamente l’uso della cosa comune e la ripartizione delle spese nell’ipotesi in cui il terrazzo di proprietà condominiale sia di uso esclusivo di uno dei condomini in quanto, nel caso di specie, ai fini dell’inadempimento contrattuale, rileva la circostanza che le caratteristiche da trasferire fossero diverse da quelle del bene promesso in vendita.

In definitiva l’inadempimento era stato valutato non in ragione dell’esclusività dell’uso del terrazzo ma dalla rilevanza che, nell’economia dell’accordo contrattuale, lo stato di fatto del terrazzo rivestiva mentre la delibera condominiale, taciuta al promittente acquirente, obbligava il proprietario a sostituirlo con uno stenditoio, in caso di vendita a terzi.