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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 11 settembre 2018, n. 22046, sez. II civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Condizione del contratto.

 

 

Qualora le parti abbiano subordinato gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo  per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", ovvero rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti ed in  parte  ad  un  apporto causale esterno, in quanto la concessione del mutuo dipende non solo dall'istituto bancario, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica.