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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 22 marzo 2018, n. 7171, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - Trasferimento del possesso reale e non solo giuridico - Necessità - Fattispecie.

 

Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto.

(Nella specie le parti avevano stipulato due contratti collegati ma autonomi: un preliminare di compravendita di un compendio immobiliare e una compravendita di arredi e infrastrutture presenti nell'immobile, sicché venuto meno il preliminare, l'acquirente non poteva, senza la collaborazione e l'eventuale autorizzazione della parte venditrice, procedere all'asportazione dell'impianto di riscaldamento acquistato)