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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31170, sez. II civile

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - Giudizio di simulazione di cessione immobiliare - Trascrizione della domanda - Acquisto dell'immobile pendente lite - Rigetto della simulazione - Effetti - Revocazione della sentenza di rigetto - Trascrizione della domanda - Opponibilità al terzo acquirente - Art. 2652 n. 9 c.c.

 

 

Nell'ipotesi in cui sia stata acquistata la proprietà di un immobile, con regolare  intavolazione  secondo il regime giuridico vigente nella provincia di Trento, durante la pendenza di un giudizio di accertamento della simulazione intervenuta tra il dante causa dell'ultimo acquirente ed il terzo alienante, la sentenza, passata in giudicato, di rigetto della domanda di simulazione,  spiega  efficacia nei confronti del successore a titolo particolare e fa venire meno gli effetti dell'annotazione dell'iniziale domanda di simulazione. Tuttavia, la sentenza che abbia disposto la revocazione (straordinaria) della pronuncia di rigetto della simulazione, ove la relativa domanda sia stata trascritta, è opponibile all'avente causa soltanto nei limiti temporali ed alle condizioni di cui all'art. 2652 n.9. c.c., dal momento che la "ratio" dell'autonoma trascrivibilità delle ipotesi di revocazione straordinaria è temperata dall'attenuazione della retroattività reale della sentenza che accolga tale impugnazione.