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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 7 novembre 2018, n. 28427, sez. I civile

CONTRATTI VENDITA - Garanzie patrimoniali Immobile costituito in trust Successiva vendita a terzi – Vendita avvenuta tramite agenzia immobiliare - Revocatoria ordinaria dell’atto – Ammissibilità – Esclusione. 

 

Costituisce uno degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, prova che può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Peraltro, nella specie, si verte in ipotesi di revocatorie consecutive, del primo atto dispositivo, avente ad oggetto costituzione del trust, all'origine della catena dei trasferimenti, tra il debitore ed i familiari, e del successivo atto di compravendita, concluso dai coniugi senegalesi, terzi subacquirenti, con gli aventi causa del debitore, ragione questa per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c., l'accoglimento di quest'ultima revocatoria ordinaria presupponeva l'accertamento della malafede dei subacquirenti consistente nella consapevolezza della revocabilità del trasferimento intervenuto tra il debitore G.I. ed i loro danti causa.

(Nella specie, la Corte distrettuale ha correttamente proceduto proprio ad un esame del complesso degli indizi, valutati nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, e quindi ha esaminato, sempre insieme, gli unici elementi "anomali" rispetto ad un atto di compravendita di immobile offerto in vendita tramite un'agenzia immobiliare, il prezzo del contratto, inferiore a quello di mercato, l'acquisto da un trust a distanza di alcuni mesi dal conferimento del bene, escludendone l'idoneità a fondare il requisito della scientia fraudis dei terzi subacquirenti).