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Categoria: VENDITA

* Cassazione, sentenza 30 gennaio 2017, n. 2294, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobile - Assenza del certificato di abitabilità - Risoluzione contratto - Risarcimento danno - Domanda di condono - Sanabilità - Non sussiste.
In materia di vendita d’immobile destinato ad abitazione integra l’ipotesi di consegna di aliud pro alio il difetto assoluto della licenza di abitabilità ovvero l’insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla in dipendenza della presenza di insanabili violazioni della legge urbanistica.
Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile; e che la violazione di tale obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al momento della stipula, abbia già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità amministrativa dell'immobile.