Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2014, n. 5.
(aggiornato sul sito del Notaio Paolo Castellini il 22 gennaio 2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Modifiche al codice civile in materia di filiazione
Art. 1. Modifiche all'articolo 87 del codice civile
In vigore dal 7 febbraio 2014
1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: “e affiliazione” sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: “, legittimi o naturali” sono soppresse;
c) il secondo comma è abrogato;
d) il terzo comma è abrogato;
e) al quarto comma le parole: “o di filiazione naturale” sono soppresse.
Art. 2. Modifiche all'articolo 128 del codice civile
In vigore dal 7 febbraio 2014
1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.”;
b) nel quarto comma le parole: “bigamia o” sono soppresse;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.”.
Art. 3. Modifiche all'articolo 147 del codice civile
In vigore dal 7 febbraio 2014
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.”