Disposizioni
di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità
di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti
ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità naturali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2013, n. 304.
(aggiornato sul sito del Notaio Paolo Castellini il 23
gennaio 2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Considerato che l'eterogeneità
delle disposizioni introdotte nell'iter di conversione del decreto-legge
31 ottobre 2013, n. 126, non ha consentito, alla luce
della giurisprudenza costituzionale, di portare a definizione il procedimento
legislativo;
Ritenuto che sussistono nuove ed
aggravate ragioni di indifferibilità, rispetto alla originaria deliberazione di
alcune disposizioni;
Ritenuto di dover adottare misure
finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte
a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema
di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi
in favore di popolazioni colpite da calamità naturali;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Modificazioni alla legge 27
dicembre 2013, n. 147
In vigore dal 31 dicembre 2013
1. L'applicazione dei commi 33 e 529
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.
2. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;
b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: "dell'andamento della spesa
primaria corrente e";
c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando la
copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio
regionale";
d) al comma 573, le parole: "trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico," sono sostituite dalle
seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di novanta
giorni";
e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014,", sono
inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme
nel 2013,".
Art. 2 Disposizioni in materia di
immobili pubblici
In vigore dal 31 dicembre 2013
1. All'articolo
2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137, le parole "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014" e le
parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti "180
giorni".
2. All'articolo 1,
comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo
2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".
3. All'ultimo periodo
del comma 15,
dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento deve precedere il
trasferimento ai comuni».
4. All'articolo 3,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo del
comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di
conformità catastale previste dall'articolo 19,
commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»;
b) al primo periodo del
comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità
catastale previste dall'articolo 19,
commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122».
5. Nei casi delle
operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3
del decreto-legge n. 351 del 2001, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione
energetica di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.
6. Al fine di agevolare le
operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi
dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso
agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è
autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 3 Misure in materia di
infrastrutture e trasporti
In vigore dal 31 dicembre 2013
1. All'articolo 16
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della completa
attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta
i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di
applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard
individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che
consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione
delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello
nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di
definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo
dell'equilibrio economico.»;
b) il comma 6-quater è
sostituito dal seguente:
«6-quater. Per la celere
realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario
costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità
operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11,
commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99.»;
c) dopo il comma 9 è
inserito il seguente:
«9-bis. Nelle more
dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la
continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti,
anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1,
comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni,
finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali
delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione
del pagamento del debito pregresso.».
2. All'articolo 1,
comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».
3. All'articolo 1
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 9-bis è
sostituito dal seguente:
«9-bis. Al fine di agevolare la
rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una
dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione Campania
anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'articolo 16
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.»;
b) al comma 9-ter, le
parole: «da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i
criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al
comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo
fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.» sono
sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità per la concessione e per
la restituzione dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione stessa»;
c) al comma 9-quater le
parole: «dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione
Campania»;
d) al comma 9-sexies le
parole: «alle regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «alla
regione Campania»;
e) al comma 9-septies, le
parole: «di cui al comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14,
comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122».
4. Per consentire ad ANAS
S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento
lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il
Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire in via di anticipazione
alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul
pertinente capitolo di bilancio.
5. Al fine di consentire la
prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione
dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura
di approvazione del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da
effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato
e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma
2007-2011.
6. Nelle more della stipula
del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario
per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste,
per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli
obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti
nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente
normativa comunitaria.
7. Nelle more della piena
attuazione dell'articolo 2
del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1,
comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta
dell'11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio
2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell'importo di
23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i servizi dell'anno 2014 e seguenti la
regione Valle d'Aosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A.
per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi
ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della
popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni 2014
e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23
milioni di euro annui.
8. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 7, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013, si
provvede con riduzione per il medesimo anno:
a) quanto ad euro 10
milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13
milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la
procedura prevista all'articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui
agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le
conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive,
continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30
settembre 2014, le regole previgenti
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