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Decreto Tobin Tax - 21 febbraio 2013

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA


 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto, in particolare, l'articolo l, comma 500 della citata legge n.228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo l, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi;

Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionisticiaziendali o professionali;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti frnanziari, che modificale direttive 85/6111CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000112/CE e che abroga la direttiva93/22/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione dellO agosto2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeoe del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni perle imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza delmercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizionidi taluni termini ai fini di tale direttiva;

Vista la direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, del12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali;

Visto il regolamento (VE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspettidei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimentodell'emittente (credit default swap);

Visto il regolamento (VE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centralie i repertori di dati sulle negoziazioni;

Visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazionedel testo del Codice Civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, concernente le

disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riformadelle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sulvalore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133,lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testounico delle disposizioni in materia di intermediazione fmanziaria, ai sensi degliarticoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520F;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazionedella direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria;

Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del 14maggio 1999, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernentela disciplina degli emittenti;

Visto il regolamento adottato con la delibera Consob n. 16190 del 29ottobre 2007, di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernentela disciplina degli intermediari;

 

 

 

 

DECRETA:

 

 

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Definizioni)

 

 

l. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491a 500 si intende operato ai

corrispondenti commi dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012,n. 228.

2. Ai medesimi effetti si intendono per:

a) TUF: il testo unico della finanza di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58;

b) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) azioni: i titoli di partecipazione al capitale di società appartenentiad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale e indipendentemente dall'attribuzionedi determinati diritti amministrativi o patrimoniali: società per azioni, societàin accomandita per azioni e società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001,e le quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue a~sicuratrici,a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina dellesocietà a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2519, secondo comma, delcodice civile;

d) strumenti finanziari partecipativi: gli strumenti finanziari dicui all'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da società di cuialla precedente lettera c), che attribuiscono particolari diritti patrimoniali oamministrativi dietro apporti di soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma dipartecipazione del titolare ai risultati della società o di alcuni suoi rami diattività, inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare di cui all'articolo 2447 -ter, primo comma, lettera e), del medesimo codice;

e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario e glialtri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziaripartecipativi, di cui alla precedente lettera d), emessi da società residenti nelterritorio dello Stato;

f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negozi azione:i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e rilevante per lo Spazio Economico Europeo,così come individuati nell' elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internetdell' Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (http://mifiddatabase.esma.europa.euOper le finalità di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1287/2006della Commissione, del IO agosto 2006, purché istituiti in Stati e territori inclusinella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bisdel TUIR. Per gli Stati ai quali non si applica la citata normativa, per mercatiregolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmentefunzionanti ed autorizzati da un' Autorità pubblica nazionale e sottoposti a vigilanzapubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell' articolo 67,comma 2, del TUF, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cuial citato decreto ministeriale.

 

Titolo II

Azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all'imposta

Articolo 2

(Ambito oggettivo di applicazione)

 

1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento dellaproprietà delle azioni e degli

strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nelterritorio dello Stato. A tal fine la residenza è determinata sulla base della sedelegale. L'imposta si applica, altresì, al trasferimento della proprietà dei titolirappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificatoe dal luogo di conclusione del contratto.

2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento dellaproprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio(OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile.

 

Articolo 3

(Trasferimento della proprietà)

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 491, il trasferimentodella proprietà per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativie titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, si consideraavvenuto alla data di regolamento delle stesse. Per data di regolamento si intendequella di registrazione dei trasferimenti effettuata all'esito del regolamento dellarelativa operazione. In alternativa, il responsabile del versamento, previo assensodel contribuente, può assumere per data dell' operazione la data di liquidazionecontrattualmente prevista.

2. Per le operazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il trasferimentodella proprietà coincide con il momento in cui si verifica l'effetto traslativo.

3. Ai fini del comma 491, si considera, altresì, trasferimento dellaproprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi quello derivantedalla conversione di obbligazioni, nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborsodelle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi. Per leoperazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della proprietà coincidecon la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

4. I trasferimenti che avvengono tramite intermediari che agisconoin nome proprio ma per conto altrui costituiscono trasferimento di proprietà solonei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento è effettuato.

 

Articolo 4

(Valore della transazione)

 

1. Il valore della transazione di cui al comma 491 è determinato sullabase del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggettopassivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nellastessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario.

AI calcolo del saldo netto provvede il responsabile del versamentodell'imposta di cui all'articolo

19. A tal fine il suddetto responsabile tiene conto, prioritariamente,in modo separato, degli acquisti e delle vendite effettuati sui mercati regolamentatio sui sistemi multilaterali di negoziazione, e di quelli effettuati al di fuoridei predetti mercati. La base imponibile dell'imposta è pari al numero dei titoliderivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti così ottenuti, moltiplicatoper il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

2. Per prezzo di acquisto si intende:

a) in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per l'acquisizionedel titolo;

b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativie titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari dicui al comma 492, il maggiore tra il valore

di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai sensi delcomma 4, dell'articolo 9, del

TUIR;

c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni,strumenti finanziari

partecipativi, titoli rappresentativi o strumenti finanziari di cuial comma 492, il valore indicato

nel prospetto di emissione;

d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito,o in mancanza, il valore

normale determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 9, del TUIR.

3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli acquistie delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli articoli 15 e 16.

4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui piùtransazioni tramite diversi intermediari, può essere calcolato un unico saldo nettorisultante dalla somma algebrica dei saldi relativi a ciascun intermediario, a condizioneche il contribuente ne faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediarioresponsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la facoltà di nonaderire alla richiesta del contribuente. Il responsabile del versamento dell'impostadi cui al primo periodo può richiedere alla società di gestione accentrata di cuiall'articolo 80 del TUF di effettuare il calcolo unitario del saldo netto. In talcaso, la società di gestione accentrata comunica all'intermediario responsabiledel versamento dell'imposta il saldo netto del soggetto tenuto al pagamento. L'efficaciadell'opzione per il calcolo unitario del saldo netto è subordinata all'adesionedegli intermediari coinvolti ed alla trasmissione da parte di questi ultimi delleinformazioni necessarie ai fini del calcolo.

5. In caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativie titoli rappresentativi denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibileè determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alla transazioneper le operazioni aventi regolamento in euro; negli altri casi, la base imponibileè determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sitointernet della Banca Centrale Europea http://www.ecb.intlstats/exchange/eurofxref/htrnl/index.en.htrnl)relativo al giorno dell'acquisto.

 

Articolo 5

(Soggetto passivo)

 

l. L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimentodella proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi,indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.

 

Articolo 6

(Aliquota di imposta)

 

l. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprietà di cui alcomma 491 è pari allo 0,2 per

cento del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimentiche avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemimultilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di acquistodi azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l'interventodi un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazioneacquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilateraledi negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenzadi prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.

2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente è riconosciutaa partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercatoo del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell' Autorità Europea deglistrumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giornodel mese successivo a quello dell' autorizzazione e dell' avvio della vigilanzada parte dell' Autorità pubblica nazionale.

3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto traacquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali dinegoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota d'imposta è pari alla mediadelle aliquote ponderate per il numero dei titoli acquistati.

4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati esistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate,ai sensI dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione dellO agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioniconcluse fuori dai mercati re go lamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazionequelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nelsistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network,indipendentementedalle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza post negoziale.

5. All'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titolirappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli strumenti finarziari dicui al comma 492, si applica l'aliquota di imposta pari allo 0,2 per cento.

 

Titolo III

Strumenti derivati e altri valori mobiliari

Articolo 7

(Ambito oggettivo di applicazione)

 

l. L'imposta di cui al comma 492 si applica alle operazioni su:

a) strumenti finanziari derivati indicati all'articolo l, comma 3,del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione,sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostanteprevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valoredipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari;

b) valori mobiliari di cui all'articolo l, comma l-bis, lettere c)e d), del TUF che permettono di

acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziaridi cui al comma 491, o che comportano un regolamento in contanti determinato conriferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491.

2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedentesono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimentosia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato degli strumenti di cuial comma 491 rilevato alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valorimobiliari di cui al comma precedente che sono negoziati su mercati regolarnentatie sistemi multi laterali di negoziazione, ed alla data di conclusione dell' operazionesu tali strumenti negli altri casi. Qualora il sottostante o il valore di riferimentosiano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodoprecedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferisconole misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante odel valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società edaltri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggettie certificati di deposito azionario.

 

Articolo 8

(Conclusione dell 'operazione)

 

1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliaridi cui all'articolo precedente sono soggette ad imposta al momento della conclusioneda intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modificadel contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.Per modifica del contratto si intende una variazione del valore nozionale, delleparti o della scadenza. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento,in modo automatico e non discrezionale, in base a previsione definita nel contratto,l'imposta sarà applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. Al fine di determinare il momento a partiredal quale risulta avvenuto il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari,si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3.

 

Articolo 9

(Valore nozionale)

 

l. Ai soli fini del presente decreto e dell'applicazione dell'imposta,per valore nozionale dell'operazione si intende:

l) per i contratti futures su indici, trattati su mercati regolarnentatio sistemi multi laterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicatoper il numero di punti indice in base ai quali è quotato il contratto per il valoreassegnato al punto indice;

2) per i contratti futures su azioni, trattati su mercati regolarnentatio sistemi multilaterali di negoziazione, il numero di contratti standard moltiplicatoper il prezzo del futures per la dimensione del contratto standard;

3) per le opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o sistemimultilaterali di negoziazione,

il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto(premio) espresso in punti

indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice;

4) per le opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati o sistemimultilaterali di negoziazione,

il numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto(premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard;

5) per le altre opzioni, il prezzo (premio) pagato o ricevuto per lasottoscrizione dèl contratto;

6) per i contratti a termine (forward), qualora il sotto stante sia,anche indirettamente, costituito da un indice, il prodotto tra il valore unitarioa termine dell'indice e il numero di unità dell'indice cui si

riferisce il contratto; qualora il sotto stante sia, anche indirettamente,costituito da azioni, il numero

di azioni moltiplicato per il prezzo a termine;

7) per i contratti di scambio (swaps), l'ammontare in base al qualevengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa dello swap, rilevatoal momento della conclusione dell' operazione;

8) per i contratti finanziari differenziali, il valore dell' indiceo delle azioni da cui dipendono, anche

indirettamente, i profitti o le perdite del contratto;

9) per i warrants, il numero di warrants acquistati, sottoscritti ovenduti moltiplicato per il prezzo di

acquisto o vendita;

lO) per i covered warrants, il numero di covered warrants acquistatio venduti moltiplicato per il

prezzo di acquisto o vendita;

11) per i certificates, il numero di certificates acquistati o vendutimoltiplicato per il prezzo di

acquisto o vendita;

12) per i titoli che comportano un regolamento in contanti determinatocon riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, l'ammontarein base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza oil risultato economico dell' operazione, rilevato al momento della compravenditadel titolo;

13) per le combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la sommadei valori nozionali dei contratti e dei titoli che compongono il contratto o titoloin esame.

2. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui all'articolo7, diversi da quelli di cui ai numeri 3), 4) 5), 9), lO) e Il) del presente articolo,risulti amplificato a causa della struttura dell' operazione, va rilevato il valorenozionale effettivo, pari al valore nozionale di riferimento del contratto moltiplicatoper l'effetto di leva. Per i contratti con valore nozionale di riferimento variabile,deve essere considerato il valore di riferimento alla data in cui l'operazione èconclusa.

3. Qualora il valore nozionale degli strumenti di cui al!' articolo7, diversi da quelli di cui ai numeri

3),4) 5), 9), lO) e Il) del presente articolo, sia rappresentato ancheda strumenti diversi da azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi,ai fini del presente comma si considera solo il valore nazionale delle medesimeazioni, strumenti e titoli.

4. In caso di operazioni su strumenti di cui all'articolo 7 denominatiin valute diverse dall'euro, la base imponibile è determinata con riferimento alcambio effettivamente applicato alle operazioni aventi regolamento in Euro; neglialtri casi, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio indicatonell' apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea (http://www.ecb.intlstats/exchange/eurofuef/htmllindex.en.html)relativo al giorno della conclusione dell' operazione.

5. In alternativa alla determinazione del valore nozionale secondole regole dei commi precedenti, ai fini della determinazione della misura dell'impostail valore medesimo si presume pari a due milioni di euro.

 

Articolo 10

(Soggetto passivo)

 

1. L'imposta è dovuta nella misura stabilita dall'articolo Il da ciascunadelle controparti delle operazioni sugli strumenti frnanziari ed i valori mobiliaridi cui all'articolo 7, indipendentemente

dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni.

 

Articolo 11

(Misura dell'imposta)

 

1.L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492 è determinata nellamisura stabilita nella tabella 3

allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed è ridotta ad 1/5 perle operazioni che avvengono in

mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Taleriduzione opera anche nel caso di acquisto degli strumenti e dei valori mobiliaridi cui all'articolo 7, tramite l'intervento di un intermediario finanziario chesi interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti suun mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre chetra le

transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo,quantità complessiva e data di regolamento. Sono considerate operazioni conclusesui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibiliad operazioni concordate, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CE n. 128712006,qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni conclusefuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelleconcluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemidi internalizzazione e nei cosiddetti crossing network.

2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente è riconosciutaa partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercatoo del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell' Autorità Europea deglistrumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri

casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazionee dell'avvio della vigilanza

da parte dell' Autorità pubblica nazionale.

 

Titolo IV

Operazioni ad alta frequenza

Articolo 12

(Ambito oggettivo di applicazione)

 

1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggettead w;t'imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumentifinanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, e ai valori mobiliari di cuiall' articolo 7 da chiunque emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cuiall'articolo 7, che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più

strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentementeda uno o più

strumenti di tali finanziari, da chiunque siano emessi tali strumentifinanziari di cui al comma 491,

indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considerano adalta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in manieraautomatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazionedegli ordini e dei relativi parametri, ad esclusione di quelli utilizzati:

l) per lo svolgimento dell'attività di market making di cuial comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione che gli ordini immessi datali algoritmi provengano da specifici desks dedicati all'attività di marketmaking come definita all'articolo 16, comma 3, lettera a);

2) esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine dirispettare le regole di best execution previste dall'articolo 21 della direttiva2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ovvero alfine di rispettare obblighi equivalenti in tema di esecuzione alle migliori condizioniper il cliente previsti dalla normativa estera;

b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo. Taleintervallo è calcolato come tempo intercorrente tra l'immissione di un ordine diacquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine,da parte dello stesso algoritmo.

2. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentatied i sistemi multilaterali di

negoziazione autorizzati dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e77 -bis del TUF.

 

Articolo 13

(Applicazione dell'imposta)

 

l. L'imposta è calcolata giornalmente ed è dovuta qualora il rapporto,nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degliordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, siasuperiore al 60 per cento, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A talfine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo dimezzo secondo come definito nell'articolo 12. L'imposta si applica, per singolagiornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedonola soglia del 60 per cento.

2. Per le azioni, gli strumenti finanziari partecipativi e i titolirappresentativi nonché per i valori mobiliari di cui all' articolo 7, comma l, letterab), il rapporto indicato al comma precedente è calcolato sulla base del numero deititoli inclusi nei singoli ordini immessi, modificati, o cancellati.

L'imposta si applica al prodotto del numero dei titoli eccedenti lasoglia indicata al comma l per il prezzo medio ponderato degli ordini di acquisto,vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione.

3. Per gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 7, commal, lettera a), il rapporto di cui al comma precedente è calcolato sulla base delnumero dei contratti standard inclusi nei singoli ordini immessi, modificati o cancellati.L'imposta si applica al prodotto del numero dei contratti standard eccedenti lasoglia di cui al comma l per il controvalore medio ponderato degli ordini di acquisto,vendita o modifica per lo specifico strumento finanziario nella giornata di negoziazione.Per controvalore si intende, nel caso di opzioni, il premio indicato nel contratto moltiplicato per il numero delle azioniche compongono il contratto standard, negli altri casi, il controvalore nozionale

del contratto standard.

 

Articolo 14

(Soggetto passivo)

 

1. L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicatiall'articolo 12, immette gli

ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazionidi cui all' articolo precedente.

 

Titolo V

Disposizioni comuni

Articolo 15

(Esclusioni dall'imposta)

 

I. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui aicommi 491 e 492, le seguenti

operazioni:

a) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma492, che avvengano a seguito di successione o donazione;

b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;

c) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti dicui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, ivi incluse le operazionidi riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;

d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualoraavvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un dirittodi opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamentodelle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge;

e) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491nell' ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessioneo assunzione in prestito o di un' operazione di vendita con patto di riacquistoo un' operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di «buy-sellback» o di «sell-buy back». E' altresì escluso il trasferimento di proprietà deisuddetti strumenti nell' ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivantida un contratto con il quale il datore di una garanzia finanziaria trasferisce lapiena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima, alloscopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, o diassisterle in altro modo, incluso la restituzione al termine della garanzia. Intali ipotesi, l'imposta si applica qualora il trasferimento della proprietà divengadefinitivo, ovvero nei casi di escussione della garanzia (sia che avvenga per venditadei titoli o per appropriazione degli stessi), compensazione della garanzia conl'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l'obbligazionefinanziaria garantita o per altra ragione che comporti comunque un trasferimentodefinitivo della proprietà. Le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziaripartecipati vi, o altri trasferimenti temporanei che non comportano trasferimentodi proprietà sono del pari esclusi dall'applicazione dell' imposta;

f) il trasferimento di proprietà di aZlO111 negoziate m mercati regolamentatio sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle società indicate nella listadi cui all'articolo 17, anche qualora costituisca una modalità di regolamento delleoperazioni di cui al comma 492. L'esclusione opera anche per i trasferimenti cheavvengano al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione;

g) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussistaun rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. I) e 2), e secondodel codice civile o che sono controllate dalla stessa società;

h) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all' articolo 4 della direttiva2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonchè le fusioni e scissioni diorganismi di investimento collettivo del risparmio;

i) il trasferimento di proprietà di titoli rappresentativi di azionio strumenti finanziari partecipativi emessi da società di cui all'articolo 17 delpresente decreto.

2. L'imposta non si applica altresì:

a) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediariofinanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe,acquistando da una parte e vendendo all' altra

un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazionivi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioniin acquisto e vendita, ad esclusione dei

casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede iltitolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;

b) agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazionidi cui al comma 492 poste in

essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazionicon finalità di compensazione

e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fariferimento ai soggetti autorizzati

o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamentoe del Consiglio del 4 luglio

2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziaricon finalità di compensazione e

garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento,si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autoritàpubblica nazionale, purché istituiti in

Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministerialeemanato ai sensi dell' articolo 168-bis

del TUIR.

 

Articolo 16

(Esenzioni)

 

1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492:

a) le operazioni che hanno come controparte:

1) l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europeadell'energia atomica;

2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi esulle immunità dell'Unione europea, ovvero la Banca centrale europea e la Bancaeuropea per gli investimenti;

3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banchecentrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;

4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordiinternazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento del Direttore dell' Agenziadelle entrate può essere data notizia dei predetti accordi;

b) i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi ad oggetto azionio quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolol, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabiliai sensi dell'articolo 1 17-ter del TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospettoinformativo, redatto secondo gli schemi di cui all' Allegato 1B del regolamentoadottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni,contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'articolo 89, comma l, delregolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successivemodificazioni;

c) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazionedel servizio di gestione di portafogli di cui all'articolo l, comma 5, lettera d),del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'articolo117-ter del TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultinole informazioni aggiuntive prescritte dall'articolo 89, comma 1, del regolamentoadottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni.

2. In relazione alle operazioni indicate al comma l, l'imposta nonè dovuta da alcuna delle controparti.

3. Sono altresì esenti da imposta:

a) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supportoagli scambi come definita nell'articolo 2, paragrafo l, lettera k) del regolamento(UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documentoESMA/20 13/15 8 " Final Report on Guidelines on the exemption for market makingactivities and primary market operations under

Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Councilon short selling and certain aspects of Credit Default Swaps" del l o febbraio2013, a condizione che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attività sia statoammesso dall'autorità individuata nell'articolo 17, paragrafi 5 e 8 del predettoregolamento, a fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 17, paragrafo l delregolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non è direttamente applicabile il suddettoRegolamento 236/2012, in mancanza pertanto dell' autorizzazione di cui al precedenteperiodo, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attività di supporto agli scambiè ammesso a fruire dell'esenzione, a condizione che abbia provveduto ad inoltrareapposita istanza alla CONSOB con le modalità che saranno previste con provvedimentodel predetto organo; il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare che rispettai requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento e dallesuddette linee guida;

b) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di sostegnoalla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autoritàdei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consigliodel 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile2004. La disapplicazione dell'imposta è limitata esclusivamente alle operazionie transazioni svolte nell'ambito dell'attività sopra descritta. Sono compresi esclusivamentei casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui alcomma 491 e 492 ha stipulato U.11 contratto direttamente con la società emittentedel titolo.

4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione è riconosciutaesclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agliscambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni postein essere nelI'esercizio delle predette attività; l'imposta rimane

eventualmente applicabile alla controparte, nei limiti e alle condizionipreviste dal comma 494,

primo periodo.

5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensionesottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/4l/CE ed agli enti di previdenzaobbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderentiall' Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella

lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanzeemanato ai sensi dell' articolo 168-

bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementaridi cui al decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso disoggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente.

 

Articolo 17

 

(Individuazione delle società emittenti con capitalizzazione mediainferiore a 500 milioni di euro)

l. La Consob, entro il 10 dicembredi ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e

delle finanze la lista delle società che rispettano il limite di capitalizzazionedi cui al comma 491,

ultimo periodo e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentatoo in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

2. Le società residenti nel territorio dello Stato che rispettano illimite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono negoziate in unmercato regolamentato o in un sistema multilaterale di

negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell'economia e dellefinanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestanteil valore della propria capitalizzazione, alla quale

allegano apposita certificazione rilasciata dal mercato regolamentatopertinente ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consigliodel 21 aprile 2004 o dal gestore di un

sistema multilaterale di negoziazione se più rilevante dal punto divista del controvalore degli scambi. In caso di ammissione alla negoziazione sumercati regolamentati o sistemi multilaterali di

negoziazione, la verifica dell'inclusione nella lista avviene a decorreredall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazionemedia per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazioneinferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma

491, ultimo periodo.

3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti,il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet,entro il venti dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territoriodello Stato ai fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per ilprimo anno di applicazione la lista delle società di cui al periodo precedente èallegata al presente decreto per quanto riguarda le società i cui titoli sono negoziatisul mercato regolamentato italiano; per le società di cui al comma 2 del presentearticolo, la comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entroil 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste ultime società verràemessa entro il 1 marzo 2012 da parte del Ministero dell' economia e delle finanze.

4. Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle capitalizzazionigiornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi medi ponderati, con riferimentoa ciascuna giornata di negoziazione con esclusione di quelle per le quali i suddettiprezzi non sono coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio,nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali

non vi sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle negoziazioni,la capitalizzazione è calcolata con riferimento all'ultimo mese disponibile. Qualorala società emittente abbia più categorie di azioni negoziate, la valutazione variferita all'insieme delle categorie.

 

Articolo 18

(Indeducibilità del! 'imposta)

 

1. L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 non è deducibile ai finidelle imposte sui redditi, ivi

incluse le imposte sostitutive delle medesime, nonché ai fini dell'impostaregionale sulle attività

produttive.

 

Articolo 19

(Versamento dell'imposta)

 

1. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le societàfiduciarie e le imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, che intervenganonell' esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notaiche intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesimeoperazioni. A tali soggetti si applica l'articolo 64, terzo comma del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Negli altri casi l'impostaè versata dal

contribuente.

2. L'imposta è versata:

a) per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giornosedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà come determinatoai sensi dell' articolo 3;

b) per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici delmese successivo a quello della conclusione del contratto come determinato ai sensidell'articolo 8;

c) per le negozi azioni di cui al comma 495, entro il giorno sedicidel mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell' ordine annullatoo modificato.

3. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell' operazionenon sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attestiche l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all' articolo 15o di esenzione indicate all'articolo 16.

4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggettitra quelli indicati nel comma

1, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirenteo dalla controparte finale l'ordine dell' esecuzione. Nel caso in cui l'acquirenteo la controparte finale sia uno dei soggetti di

cui al comma I, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodosuccessivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggettilocalizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambiodi informazioni e per l'assistenza al recupero dei

crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimentodel Direttore dell' Agenzia delle entrate, che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell' operazione, si considerano a

tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell' ordine di esecuzione.

5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmentegli adempimenti dichiarativi

per i trasferimenti e le operazioni di cui al comma 2, tra le qualipossono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalitàstabiliti con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, da adottareai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalitàper l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali. I soggetti dicui al comma 494 possono avvalersi della Società di Gestione Accentrata di cui all'articolo 80 del TUF per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi.A tal fine, conferiscono alla suddetta Società apposita delega ed inviano alla medesimale informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, necessarie per il versamentoe per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi. I

soggetti deleganti restano comunque responsabili del corretto assolvimentodell'imposta e degli obblighi strumentali. La Società di Gestione Accentrata ricevela provvista dai soggetti di cui al comma 404 e provvede al versamento dell'impostaentro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione; il versamentorelativo alle operazioni del mese di novembre è effettuato entro il giorno 19 delmese di dicembre e i soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni dicui al quarto periodo ed a fornire la provvista entro il terzo giorno lavorativoantecedente la predetta data.

6. I soggetti di cui al comma l sono esonerati dall'obbligo di presentazionedella dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a cinquantaeuro.

7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengononell' operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensidell'articolo 162 del TUIR, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazionedell'imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi terminie con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivantidall'applicazione dell'imposta .. Gli intermediari e gli altri soggetti non residentiprivi di stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscaleindividuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che

risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggettonon residente, per gli

obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.

8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello relativoal versamento dell'imposta, devono essere adempiuti direttamente dai soggetti esteri,i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsisecondo modalità che saranno definite con Provvedimento del direttore dell' Agenziadelle Entrate.

 

Articolo 20

(Applicazione delle sanzioni)

 

l. In caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta,si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimentoche rispondono anche del pagamento dell'imposta.

In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salvala facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessae dei relativi interessi anche

nei confronti del contribuente.

2. Per le violazioni relative alla dichiarazione, al contenuto dellastessa e agli obblighi strumentali

di cui all'articolo 19, comma 5, si applicano le sanzioni previstedal decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

Articolo 21

(Applicazione dell'imposta nell'anno 2013)

 

l. L'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altristrumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predettistrumenti e il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga anche per effettodella conversione di obbligazioni o di esercizio di strumenti finanziari di

cui al comma 492, si applica alle operazioni regolate a decorrere dalP marzo 2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio.

2. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma495, relative agli strumenti di cui al comma 491, si applica agli ordini inviatia decorrere dal 10 marzo 2013.

3. L'imposta sulle operazioni di cui al comma 492, si applica ai contrattisottoscritti, negoziati, o modificati-ovvero ai valori mobiliari trasferiti a decorreredal 10 luglio 2013.

4. L'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, di cui al comma495, relative a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui al comma492, si applica agli ordini inviati a decorrere dal l° luglio 2013.

5. L'imposta di cui al comma 491 è fissata, per il 2013, nella misuradello 0,22 per cento.

L'aliquota è ridotta allo 0,12 per cento per i trasferimenti che avvengonoin mercati regolamentati e

sistemi multilaterali di negoziazione.

6. L'imposta di cui ai commi comma 491 e 495, limitatamente ai trasferimentiaventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipati vi, nonché titolirappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alladata di pubblicazione del presente decreto, è versata entro il 16 luglio 2013.

 

Articolo 22

(Rimborsi)

 

l. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sonostabilite le modalità di rimborso dell'imposta indebitamente versata anche nel casoin cui il contribuente dimostri, in maniera univoca, che la medesima operazioneè stata assoggettata all'imposta più di una volta.

 

 

 

Roma, 21 febbraio 2013

 

IL MINISTRO

Vittorio Umberto Grilli