Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.(2)
(aggiornato sul sito del Notaio Paolo Castellini il giorno 1.4.2014)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2014, n. 63.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Visto l'articolo 2389 del codice civile recante disposizioni in materia di compensi agli amministratori di società;
Visto l'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede speciali disposizioni in riferimento ai compensi degli amministratori di società non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato articolo 23-bis, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi e che, per ciascuna fascia, è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e che l'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate;
Visto, altresì, il comma 5-bis del predetto articolo, introdotto dall'articolo 2, comma 20-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (di seguito «decreto-legge n. 95 del 2012») che stabilisce che il compenso previsto, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori;
Visto l'articolo 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la lettera d), che prevede che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative;
Visto, altresì, l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che al Presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno;
Visto, l'articolo 3, comma 44, nono periodo, e comma 47, della legge n. 244 del 2007 che stabilisce, tra l'altro, che coloro che sono legati da un rapporto di lavoro - instaurato successivamente alla data del 28 settembre 2007 - con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso amministratori della società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza;
Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità;
Visto l'articolo 34, comma 38, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito «decreto-legge n. 179 del 2012») che stabilisce che, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
Visto l'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale l'articolo 2497, primo comma, del codice civile, concernente la responsabilità per l'attività di direzione e coordinamento delle società, si applica ai soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria;
Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che stabilisce che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'ammontare del trattamento annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Vista la nota del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di cassazione, per l'anno 2012, è pari ad euro 301.320,29;
Visti gli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi del citato articolo 23-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, della collaborazione offerta gratuitamente dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation, con lettera del 25 gennaio 2012, e del supporto tecnico della Consob - Divisione strategie regolamentari;
Preso atto delle relazioni inviate dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation, in data 14 maggio 2012 e in data 20 marzo 2013, aventi ad oggetto l'individuazione di indicatori idonei alla classificazione in fasce delle società direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto, altresì, che la Consob - Divisione strategie regolamentari, con lettera del 17 maggio 2012, ha espresso parere favorevole sulla metodologia individuata dalla Luiss Business School - Osservatorio Executive Compensation per svolgere le analisi, ritenendola coerente con le finalità previste dal citato decreto-legge n. 201 del 2011;
Tenuto conto delle indicazioni elaborate dalla Luiss, per quanto riguarda la suddivisione in fasce delle società non quotate e del limite agli emolumenti stabilito dalla legge;
Preso atto del parere n. 13649 del Consiglio di Stato, Adunanza generale, reso in data 11 febbraio 2013, che sancisce l'attualità del precetto contenuto nel comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «laddove demanda al decreto ministeriale la classificazione per fasce delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze e la conseguente fissazione, per ciascuna delle fasce individuate, di limiti differenziati, inferiori al limite massimo introdotto dal legislatore del 2012» e «calibrati quanto più possibile sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, quale indicatore del carico di impegni e responsabilità gravanti sugli amministratori, oltre che del livello di competenze necessarie per l'assunzione e l'espletamento dei compiti gestori»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 2648/13 del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 23 maggio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente del 26 settembre 2013 e del 3 ottobre 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 16155 del 20 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
2. Le società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1, applicano le disposizioni del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.
Art. 2. Classificazione delle società per fasce di complessità
1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti - sono:
a) «valore della produzione»;
b) «investimenti»;
c) «numero dei dipendenti».
Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce n. 1 e n. 2, la necessità del superamento della soglia per tutti i parametri:
Fascia
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Valore della produzione (milioni di euro)
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Investimenti (milioni di euro)
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Numero dei dipendenti (unità)
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1
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≥ 1.000
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≥ 500
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≥ 5.000
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2
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≥ 100
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≥ 1
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≥ 500
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3
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< 100
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< 1
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< 500
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3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli asset patrimoniali gestiti, le società classificabili rispetto ai suddetti parametri nella fascia 3, qualora abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, sono classificate comunque nella fascia 2.
4. La società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche e integrazioni, non essendo classificabile sulla base degli indicatori di cui al comma 2 e in considerazione della complessità operativa e della rilevanza nell'ambito della finanza pubblica, ricade nella fascia 1.
5. La società costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, classificabile, alla data del presente decreto e sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, nella fascia 2, non può ricadere in una fascia inferiore, qualora per effetto dell'operazione di scissione di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non superasse tutte le soglie dei parametri di cui al comma 2.
Art. 3. Limite massimo degli emolumenti
1. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, è determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze:
Fascia
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Limite retributivo (% del trattamento economico del Primo Presidente di Corte di cassazione)
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1
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100%
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2
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80%
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3
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50%
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2. Tali limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all'amministratore delegato, ovvero al presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nei casi in cui l'amministratore con deleghe sia anche dirigente della società, sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito dai precedenti commi per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
4. Qualora ai presidenti siano conferite specifiche deleghe operative, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, l'emolumento deliberato, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al 30 per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della fascia di appartenenza.
5. I limiti stabiliti dai commi precedenti si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica.
6. Nei limiti fissati dai commi precedenti, i consigli di amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, determinano gli emolumenti da corrispondere, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti.
Art. 4. Obbligo del consiglio di amministrazione di riferire all'assemblea
1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
2. La relazione di cui al precedente comma illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fisse e variabili; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa ogni anno dalle Società al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, sulla base delle relazioni ricevute, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere un rapporto circa lo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 5. Disposizioni finali
1. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.