D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (1).
Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia. (2) (3)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
(2) A norma dell'art. 5,
comma 2, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le disposizioni dettate dal presente
provvedimento vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuiti
all'Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo principale e diretto, a
decorrere dal 1° ottobre 1998.
(3) Vedi, anche, l'allegato 1
al Provvedimento 12 maggio 2009.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 25
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva
n. 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo
l'espressione:
a) "autorità creditizie"
indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; (4)
a-bis) “autorità di risoluzione” indica
la Banca d'Italia nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento
delle funzioni di risoluzione; (26)
b) "banca" indica l'impresa
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la
Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la
commissione di vigilanza sui fondi pensione; (5)
e) “IVASS” indica l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni; (21)
[f) "UIC" indica l'Ufficio
italiano dei cambi; (22)]
g) "Stato comunitario" indica
lo Stato membro della Comunità Europea;
g-bis) "Stato d'origine"
indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio
dell'attività; (6)
g-ter) "Stato ospitante"
indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta
servizi; (6)
h) “Stato terzo” indica lo Stato non
membro dell'Unione europea; (27)
h-bis) "SEVIF": il Sistema
europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria
europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita
con regolamento
(UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento
(UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il
Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento
(UE) n. 1093/2010, del regolamento
(UE) n. 1094/2010, del regolamento
(UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo
per il rischio sistemico, istituito dal regolamento
(UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli
Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1093/2010, del regolamento
(UE) n. 1094/2010 e del regolamento
(UE) n. 1095/2010; (19)
i) "legge
fallimentare" indica il regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti"
indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle
banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento
collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati
finanziari; (7)
[m) "Ministero dell'economia e
delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze. (8) (23)]
2. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "banca italiana": la banca
avente sede legale in Italia;
b) "banca comunitaria": la
banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato
comunitario diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria":
la banca avente sede legale in uno Stato terzo; (28)
d) "banche autorizzate in
Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche
extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
f) "attività ammesse al mutuo
riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri
fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito
commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento
come definiti dagli articoli 1,
comma 1, lettera b), e 2, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; (17)
5) emissione e gestione di mezzi di
pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui
quest’attività non rientra nel punto 4; (14)
6) rilascio di garanzie e di impegni di
firma;
7) operazioni per proprio conto o per
conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario
(assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e
opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di
titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia
di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse,
nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di
imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria
del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella
gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di
valori mobiliari;
13) servizi di informazione
commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle
misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte
all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio
delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari":
i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i
rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto
che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in
misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura
pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; (9)
h-bis) "istituti di moneta
elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta
elettronica; (10)
h-bis.1) “istituti di moneta
elettronica comunitari”: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; (24)
h-ter) ''moneta elettronica'': il
valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia
emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non
costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato
sugli strumenti previsti dall'articolo
2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per
le operazioni di pagamento previste dall'articolo
2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; (18)
h-quater) “partecipazioni”: le azioni,
le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma,
del codice civile; (11)
[h-quinquies) “partecipazioni
rilevanti”: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le
partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle
deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate,
tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di
influire sulla società; (20) (16)]
h-sexies) “istituti di pagamento”: le
imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n.
4); (15)
h-septies) “istituti di pagamento
comunitari”: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia; (15)
h-octies) “succursale di un istituto di
pagamento”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o
in parte, l'attività dell’istituto di pagamento (15);
h-novies) “personale”: i dipendenti e
coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato (25).
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente
qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h),
al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza. (12)
3-bis. Se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori
si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. (13)
3-ter. Se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di
controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il
controllo sulla gestione e ai loro componenti. (13)
(4) Lettera così modificata dall'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(5) Lettera inserita dall'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(6) Lettera inserita dall'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, a decorrere dal 6 agosto 2004.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1,
comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 1,
comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, modificata dall'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 1,
comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 55,
comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39.
(11) Lettera aggiunta dall'art. 9.1,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
come inserito dall'art. 2,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del
medesimo D.Lgs. 37/2004.
(12) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato
dall'art. 1,
comma 1, lett. f), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(13) Comma aggiunto dall'art. 9.1,
comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
come inserito dall'art. 2,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del
medesimo D.Lgs. 37/2004.
(14) Numero così sostituito dall'art. 35,
comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 42,
comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.
(15) Lettera inserita dall'art. 35,
comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 42,
comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010.
(16) Lettera soppressa dall'art. 1,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.
(17) Numero così sostituito dall'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
(18) Lettera aggiunta dall'art. 55,
comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 e,
successivamente, così sostituita dall'art. 1,
comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.
(19) Lettera inserita dall'art. 1,
comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
(20) Lettera aggiunta dall'art. 9.1,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
come inserito dall'art. 2,
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37; per la disciplina transitoria, vedi l'art. 6 del
medesimo D.Lgs. 37/2004.
(21) Lettera così sostituita dall’ art. 1,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(22) Lettera soppressa dall’ art. 1,
comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(23) Lettera soppressa dall’ art. 1,
comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(24) Lettera inserita dall’ art. 1,
comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(25) Lettera aggiunta dall’ art. 1,
comma 1, lett. e), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(26) Lettera inserita dall’ art. 1,
comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181,
a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per
l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal
citato art. 3,
D.Lgs. n. 181/2015.
(27) Lettera così sostituita dall’ art. 1,
comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181,
a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per
l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal
citato art. 3,
D.Lgs. n. 181/2015.
(28) Lettera così modificata dall’ art. 1,
comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181,
a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3,
comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015; per
l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal
citato art. 3,
D.Lgs. n. 181/2015.
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