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Golden Power - D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 - Energia, trasporti e comunicazioni - Individuazione attività

 
INDIVIDUAZIONE ATTIVITA'


Art. 1 Individuazione di attività di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni

 

D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129   (1).



Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2013, n. 266.

 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 


Visto l'
articolo 117 della Costituzione;


Visto il paragrafo 1 dell'
art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza;


Visto il 
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;


Visto l'articolo 
1, comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni;


Visto il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;


Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con 
legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonché la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;


Vista la 
legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;


Visto l'articolo 
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;


Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;


Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;



Adotta


il seguente regolamento:

 


Art. 1  Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni


1.  All'articolo 
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.