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*Cassazione, ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20383, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Efficacia (o risoluzione) di un contratto subordinata, dalle parti, al verificarsi di un evento - Mancata indicazione del termine - Dichiarazione giudiziale dell’inefficacia del contratto - Previa fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. - Necessità - Esclusione - Presupposti.

Quando le parti condizionano l’efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine per il suo avveramento, la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso, per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l’avveramento di quella risolutiva), può essere ottenuta anche senza la previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c., se lo stesso giudice ritenga trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto si sarebbe dovuto verificare.