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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 12 giugno 2025, n. 15713, sez. II civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Art. 169-bis r.d. n. 267 del 1942 - Ambito di applicazione - Contratti pendenti di cui all’art. 72 l. fall. - Individuazione - Effetti sulle prestazioni già eseguite e sui diritti nascenti dal contratto - Esclusione - Fattispecie.

L’art. 169-bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti "ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso", si riferisce ai contratti pendenti di cui all’art. 72 della medesima legge, da intendersi come quelli che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il provvedimento di scioglimento non incide sui diritti nascenti dal negozio in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti, i quali continuano ad avere la loro fonte e disciplina nel contratto. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il tribunale adito per il pagamento delle prestazioni già eseguite di un contratto di appalto si era dichiarato incompetente in ragione dell’efficacia di una clausola derogatoria della competenza territoriale).