Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 13 ottobre 2025, n. 27343, sez. I civile

Scelta dell’amministratore di sostegno.

Nella scelta del soggetto al quale demandare la cura degli interessi del beneficiario deve essere sempre tenuto in debita considerazione il contesto familiare. L’elenco dei soggetti individuati dall’art. 408 c.c. che possono ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno non può, quindi, ritenersi tassativo potendo la scelta ricadere non solo tra quelle persone che sono legate affettivamente al beneficiario, ma anche su professionisti esterni al nucleo familiare laddove ricorrano gravi motivi come ad esempio la sussistenza di conflitti endofamiliari che alimentano all’interno del nucleo familiare un clima di quotidiana tensione, stress e di diminuzione dell’armonia.