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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 18 giugno 2025, n. 16394, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Azione per il rispetto delle distanze legali dall’edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.

In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.