Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 22 maggio 2025, n. 15301, sez. II civile

Eredità – accettazione – rappresentante.

Posto che l'accettazione di eredità può essere compiuta anche dal rappresentante generale, al quale sia stato espressamente conferito il potere di accettare le eredità delate al rappresentato, nel momento in cui il rappresentante esercita questo potere, ai sensi dell'art. 1388 cod. civ. gli effetti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato, il quale acquista la qualità di erede in forza dell'accettazione dell'eredità eseguita dal suo rappresentante. Inoltre, nel caso in cui il rappresentante abbia il potere di accettare l'eredità, conferitogli senza la limitazione di accettare l'eredità esclusivamente con beneficio di inventario -che presuppone l'accettazione espressa nelle forme dell'art. 484 cod. civ.-, il rappresentante può accettare l'eredità anche tacitamente, stante la previsione dell'art. 474 cod. civ., secondo cui l'accettazione può essere espressa o tacita. Ne consegue che non vi è neppure ostacolo all'applicazione al rappresentante volontario né dell'art. 476 cod. civ. relativo all'accettazione tacita di eredità, né dell'art. 477 cod. civ. che individua fattispecie legali tipiche di accettazione tacita dell'eredità, tra le quali la vendita di bene ereditario.