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Cassazione, ordinanza, 7 giugno 2025, n. 15241, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Trascrizione del pignoramento - Efficacia ventennale ex art. 2668-ter c.c. - Mancata rinnovazione - Effetti - Improseguibilità del processo esecutivo - Fondamento - Sopravvivenza di atti della procedura - Esclusione - Fattispecie.

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, di cui agli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., comporta l’improseguibilità del processo esecutivo sempre e comunque, attesa la centralità della trascrizione nell’espropriazione immobiliare che, al fine di conseguire il suo scopo, soggiace alle regole pubblicitarie della circolazione dei beni immobili, né esistono atti che possano sopravvivere alla mancata rinnovazione. (Nella specie, la S.C, nel confermare la decisione di rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza del G.E. dichiarativa della chiusura della procedura adottata sul presupposto che la sospensione del giudizio esecutivo non esonerava il creditore dall’onere di rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale, ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione e privo di effetti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del bene, avvenuta nel regime anteriore alla novella del 2006).