Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 10 giugno 2025, n. 15422, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Accorpamento unità immobiliari- Termine.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni, e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la caratteristica non di lusso dell'immobile "unificato" (tra le altre, Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322; Cass., Sez. 6-5, 7 ottobre 2020, n. 21614; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37152). Si è al riguardo rilevato, altresì, che l'agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, deve esser dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali (Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2017, n. 9030; Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322; Cass., Sez. 6- 5, 7 ottobre 2020, n. 21614). Ciò che rileva, dunque, è l'effettività dell'unificazione delle unità immobiliari quale finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente, evento, questo, che rileva in via esclusiva e che deve formare oggetto di prova da parte del contribuente e, sotto quest'ultimo profilo, possono, quindi, concorrere anche altri dati probatori che diano conto della realizzazione della finalità dichiarata nell'atto (…) (vedi Cass., Sez. 5, 12 giugno 2020, n. 11322). Nel caso di specie, il Giudice regionale ha correttamente ritenuto l'avviso di liquidazione tempestivamente notificato, in quanto l'amministrazione, dopo aver constatato che decorsi tre anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita, 5.4.2016, non avendo l'acquirente dimostrato l'ultimazione dei lavori entro il 5.4.2019 ed, altresì, la completa realizzazione degli obblighi catastali espressi nell'atto, notificava in data 10 maggio 2019 alla stessa l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni.