Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 10 luglio 2025, n. 18909, sez. V

Redditi diversi- Presupposto impositivo ex art. 35 del D.P.R. n. 327 del 2001- Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di occupazione o di esproprio.

In tema di redditi diversi, il presupposto impositivo di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327 del 2001, ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di occupazione o di esproprio, è costituito dalla collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici, anche in caso di procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche (cfr. Cass. T., n. 1307/2025). Altresì, è stato affermato che l'assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l'inserimento dell'area in una delle zone omogenee, previste dall'art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991, per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo - non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale - con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell'imposizione della plusvalenza, comporta l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. T, n. 27929/2024).