Data pubblicazione:
Cassazione, ordinanza 11 giugno 2025, n. 15543, sez. V
Imposta di registro- Divisione – Conguagli.
Questa Corte ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta iuris et de iure di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , alla stregua di una compravendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27409; nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, n. 4858; Cass., Sez. Trib., 20 marzo 2024, nn. 7439 e 7440; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, n. 26050). Nell'occasione, si è specificato che si ha divisione con conguaglio quando ad un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti (v. circ. dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013, n. 18/E). Tale nozione si attaglia anche alla fattispecie dell' art. 720 cod. civ., nella quale occorre precisare che il conguaglio in danaro non ha funzione "compensativa", ma ha funzione "attributiva" o "satisfattiva" (…) (Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27409). Come è stato evidenziato da questa Corte, in tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio ex art. 728 cod. civ. è previsto per compensare la disuguaglianza delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale esso sia imposto, il conguaglio ex art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi (tra le altre, Cass. Sez. 2, 22 aprile 2015, n. 8259; Cass., Sez. 2, 16 dicembre 2021, n. 40426; Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2022, n. 2378). Dunque, anche nel caso di attribuzione esclusiva dei beni ereditari ad un solo condividente con addebito dell'eccedenza (art. 720 cod. civ.) si applicherà su quest'ultima la maggiore aliquota della compravendita.