Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 12 giugno 2025, n. 15743, sez. V

Imposta sulle successioni- Erede ETS - Momento antecedente all’entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 104/2024- Esclusa responsabilità solidale.

In tema di imposta sulle successioni, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104 (che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 36 della legge 31 ottobre 1990, n. 346), l'erede (nella specie, prima, ONLUS e, poi, ente del Terzo Settore) beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, confermata dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e rinnovata dall'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva a qualsiasi titolo per l'obbligazione tributaria.