Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 23 luglio 2025, n.20852, sez. V

Imposta di registro - Trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente - Assoggettamento ad imposta proporzionale ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 - Rilevanza del soggetto che ha proposto l’azione - Esclusione - Fondamento.

La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione ovvero dalla scelta del promissario acquirente.