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Cassazione, ordinanza 28 luglio 2025, n. 21713, sez. V

Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili- Prima rivalutazione effettuata dal de cuius - Seconda rivalutazione effettuata dagli eredi- Diniego rimborso.

Questa Corte ha avuto, recentemente e condivisibilmente, occasione di statuire, indicando un principio estensibile, che nell'ipotesi di imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001, gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione non hanno diritto al rimborso, allorquando abbiano proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, posto che non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione da parte del de cuius, che sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene; conseguentemente, con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo (Cass. sez. V, 9.11.2023, n. 31263; Cass. sez. V, 30.10.2023, n. 30157); e già in precedenza si era chiarito che in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), del D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso (Cass. sez. V, 4.4.2019, n. 9431).