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Cassazione, ordinanza 4 luglio 2025, n. 18318, sez. V

Atto pubblico di compravendita immobiliare - Procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997 - Qualità di responsabile d'imposta in capo al notaio rogante - Sussistenza - Soggetti obbligati al pagamento del tributo - Parti del contratto - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, il notaio che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato l'avviso di liquidazione in caso d'inadempimento.