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Cassazione, ordinanza 7 luglio 2025, n. 18512, sez. V

Imposta sulle donazioni- Pluralità di immobili- Valutazione automatica- Indicazione valore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5° 7 giugno 2013 n. 14409 Cass. Sez. 5° 26 gennaio 2015 n. 1309; Cass. Sez. 5° 18 aprile 2018 n. 9477; Cass. Sez. 5° 31 luglio 2018 n. 20245; Cass. Sez. 6°-5 2 marzo 2022 n. 6846 Cass. Sez. 6°-5 13 maggio 2022 n. 15340) in tema di imposta sulle donazioni il contribuente che presenti una dichiarazione cumulativa avente ad oggetto una pluralità di cespiti e intenda avvalersi della disposizione di cui all'art. 52 comma 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 riguardante l'accertamento della stima dei beni con criterio automatico ha l'onere di indicarne analiticamente il valore in modo da consentire all'amministrazione finanziaria di controllare la corrispondenza di ciascuno ai parametri di valutazione automatica; in difetto di tale indicazione e alla presenza di un unico valore globale l'amministrazione finanziaria ha il potere di rettifica attraverso il ricorso al criterio del valore di mercato. Anche l'espressione "valore o corrispettivo degli immobili" va intesa come "valore o corrispettivo del singolo immobile". Altrimenti la comparazione tra valore o corrispettivo dichiarato e reddito non potrebbe essere effettuata. E in caso di atto avente ad oggetto più beni con indicazione cumulativa di valore o corrispettivo sarebbe consentito all'amministrazione finanziaria di verificare se il valore o corrispettivo globale fosse inferiore o uguale o superiore alla somma dei redditi ma non di verificare anche se il valore o corrispettivo del singolo bene fosse inferiore o uguale o superiore al reddito per esso stabilito. E così il contribuente dichiarando un valore complessivo non inferiore alla somma dei redditi catastali precluderebbe all'amministrazione finanziaria di attribuire al singolo bene il valore reale mediante i poteri di cui all'art. 51 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e così di applicare la giusta imposta (Cass. Sez. 6°-5 2 marzo 2022 n. 6846). La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio avendo impropriamente ritenuto che l'eccedenza del valore cumulativamente dichiarato per gli immobili muniti di rendita rispetto al valore nominalmente risultante dall'applicazione della valutazione automatica precludesse la rettifica del valore anche per le aree di risulta dei fabbricati demoliti (ancorché sprovviste di rendita) che non potevano essere ricomprese nel valore specificamente dichiarato per i soli fabbricati collabenti. Per cui in sede di accertamento l'amministrazione finanziaria aveva correttamente stimato tali immobili secondo il valore venale prescindendo dal valore automatico che non era applicabile per la carenza di rendita. D'altra parte le nozioni di "fabbricato demolito" e "fabbricato collabente" indicano situazioni nettamente differenti (anche sul piano catastale). Difatti il fabbricato demolito è completamente distrutto mentre il fabbricato collabente è in stato di degrado ma non necessariamente distrutto. Il fabbricato demolito non può essere utilizzato mentre il fabbricato collabente può essere utilizzato per interventi di ristrutturazione. Il fabbricato demolito può essere rimosso dal catasto (convertendosi in area urbana o agricola) mentre il fabbricato collabente resta registrato in catasto (come tale).