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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza, 20 giugno 2025, n. 16601, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito disciplinare notarile - Principio di unicità della sede principale e dell’ufficio secondario - Apertura di un ulteriore ufficio secondario nel Comune aggregato - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare notarile, l’art. 26, comma 2, l. n. 89 del 1913 - come modificato da d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 e a seguire da l. n. 124 del 2017 - riconosce al Notaio la facoltà di aprire "un unico ufficio secondario" con riguardo a "qualunque comune" della regione o del distretto che comprenda più regioni, senza altre specificazioni o limitazioni utili a ritenere che in tale dizione non sia compreso il comune aggregato, ancora disciplinato dai primi due commi dell’art. 8, r.d.l. n. 1666 del 1937; sicché può ritenersi l’abrogazione tacita dell’art. 8, comma 3 r.d.l. citato solo con riguardo all’individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato, divenuti oggetto di determinazione da parte del Notaio (con i limiti minimi fissati dal citato art. 26) sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato.