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Categoria: MUTUO

Cassazione, sentenza, 29 luglio 2025, n. 21831, sez. III civile

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratto di mutuo - Valutazione della natura usuraria - Oneri accessori all’erogazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Necessità - Prova della corresponsione - Rilevanza della quietanza - Esclusione - Fattispecie.

In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).