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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

 

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.

(16G00188)

(GU n.210 del 8-9-2016)

Vigente al: 23-9-2016

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante

deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante

«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 14 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la

semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni

parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata legge

n. 124 del 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 agosto 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la

costituzione di societa' da parte di amministrazioni pubbliche,

nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni

da parte di tali amministrazioni, in societa' a totale o parziale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni

pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,

nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente

decreto, si applicano alle societa' a partecipazione pubblica le

norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme generali

di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti

governativi o ministeriali, che disciplinano societa' a

partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per

l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di

interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica

missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di

amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e

a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se

espressamente previsto, alle societa' quotate, come definite

dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i

loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti

pubblici economici e le autorita' portuali;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del

codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in

applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali,

per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative

all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le

parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione

esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui

propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli

obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa'

controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una

persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo

dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui

l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni

su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle

condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti comportanti la

qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti

finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una societa'

detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o

altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima

amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di produzione e

fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato

senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni

differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica,

continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le

amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze,

assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni

della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita'

dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di

interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di

interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro

corrispettivo economico su un mercato;

l) «societa'»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del

codice civile;

m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu'

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi

della lettera b);

n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a controllo

pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da

amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico;

o) «societa' in house»: le societa' sulle quali un'amministrazione

esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il

controllo analogo congiunto;

p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione pubblica che

emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che

hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari,

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le societa'

partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche

controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Tipi di societa' in cui e' ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente

a societa', anche consortili, costituite in forma di societa' per

azioni o di societa' a responsabilita' limitata, anche in forma

cooperativa.

2. Nelle societa' a responsabilita' limitata a controllo pubblico

l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina

dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per azioni

a controllo pubblico la revisione legale dei conti non puo' essere

affidata al collegio sindacale.

Art. 4

Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione

e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o

indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto attivita' di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche

possono, direttamente o indirettamente, costituire societa' e

acquisire o mantenere partecipazioni in societa' esclusivamente per

lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai

servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di

un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi

dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero

organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale

attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato

con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli

enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite

dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della

relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza

ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni

immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni

pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire

partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite

il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di

mercato.

4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o

piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa' operano in

via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate

nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di

organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui

al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire

nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il

divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale

esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,

salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza

dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti

partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in

attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e

dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi

per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e

l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e la

gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita'

turistico-sportiva eserciti in aree montane.

8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli

articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le

societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari

previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.

240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di

ricerca.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di

vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento

alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi

pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile

alle finalita' di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la

quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere deliberata

l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni

del presente articolo a singole societa' a partecipazione pubblica.

Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle

commissioni parlamentari competenti.

Art. 5

Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o

l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di

capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative,

l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione

pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni

pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente

motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il

perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4,

evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano

tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della

sostenibilita' finanziaria e in considerazione della possibilita' di

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonche'

di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La

motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita'

dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della

compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei

trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in

materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono

lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione

della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o

indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita'

garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri

di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle

amministrazioni dello Stato e' competente l'ufficio di controllo di

legittimita' sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti

locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle

altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione,

e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli

enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della

legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo

sugli enti medesimi.

Art. 6

Principi fondamentali sull'organizzazione

e sulla gestione delle societa' a controllo pubblico

1. Le societa' a controllo pubblico, che svolgano attivita'

economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con

altre attivita' svolte in regime di economia di mercato, in deroga

all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis

dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi

di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali

o esclusivi e per ciascuna attivita'.

2. Le societa' a controllo pubblico predispongono specifici

programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne

informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a

norma di legge e di statuto, le societa' a controllo pubblico

valutano l'opportunita' di integrare, in considerazione delle

dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonche'

dell'attivita' svolta, gli strumenti di governo societario con i

seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformita'

dell'attivita' della societa' alle norme di tutela della concorrenza,

comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonche' alle norme

di tutela della proprieta' industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di

adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessita' dell'impresa

sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario,

riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e

trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni

sulla regolarita' e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta

collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti

imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e

collaboratori, nonche' altri portatori di legittimi interessi

coinvolti nell'attivita' della societa';

d) programmi di responsabilita' sociale d'impresa, in conformita'

alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono

indicati nella relazione sul governo societario che le societa'

controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio

sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le societa' a controllo pubblico non integrino gli

strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno

conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7

Costituzione di societa' a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione

pubblica alla costituzione di una societa' e' adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri

competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di

partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni

comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli

altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo e' redatto in conformita' a quanto previsto

all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresi' l'indicazione degli

elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli

articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le

societa' per azioni e per le societa' a responsabilita' limitata.

4. L'atto deliberativo e' pubblicato sui siti istituzionali

dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto

costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con

procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del

decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Nel caso in cui una societa' a partecipazione pubblica sia

costituita senza l'atto deliberativo di una o piu' amministrazioni

pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di

una o piu' amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le

partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo

24, comma 5. Se la mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo

riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresi', adottati con le modalita' di cui ai commi 1 e 2:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un

cambiamento significativo dell'attivita' della societa';

b) la trasformazione della societa';

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8

Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di

capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino

l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni

in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo le modalita' di

cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente

ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il

contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di

partecipazioni in societa' quotate, unicamente nei casi in cui

l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di socio.

Art. 9

Gestione delle partecipazioni pubbliche

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono

esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle

relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono

esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare

delle partecipazioni.

3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono

esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati

dall'organo amministrativo dell'ente.

5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti

parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il

contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non

determinano l'invalidita' delle deliberazioni degli organi della

societa' partecipata, ferma restando la possibilita' che l'esercizio

del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme

generali di diritto privato.

7. Qualora lo statuto della societa' partecipata preveda, ai sensi

dell'articolo 2449 del codice civile, la facolta' del socio pubblico

di nominare o revocare direttamente uno o piu' componenti di organi

interni della societa', i relativi atti sono efficaci dalla data di

ricevimento, da parte della societa', della comunicazione dell'atto

di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo

2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidita' dell'atto

deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di

invalidita' dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della

societa'.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle societa' quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n.

21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Art. 10

Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la

costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle

amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita' di cui

all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto

dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In

casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo

competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della

convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento

alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere

effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente

previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad

oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di

alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione

delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11

Organi amministrativi e di controllo

delle societa' a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i

componenti degli organi amministrativi e di controllo di societa' a

controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',

professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e'

costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai

quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa,

l'assemblea della societa' a controllo pubblico puo' disporre che la

societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto

da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi

alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e

6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice

civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di

sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo

2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel

caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero

complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e

controllo non puo' essere superiore a cinque.

4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a controllo

pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di

equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare

sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in

corso d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo

collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da

eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla

legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in forma

di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in deroga

all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che

l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a

due o piu' soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' a

controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi

e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la

classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e'

determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale

gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri

oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento

economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori,

ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai

dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di

euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e

assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto

conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche

amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse

societa' verificano il rispetto del limite massimo del trattamento

economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e

dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte

salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono

limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al

presente comma. Il decreto stabilisce altresi' i criteri di

determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata

ai risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso

dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili

alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo'

essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in

vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo

periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive

modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle societa' a controllo pubblico non

possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche

controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della societa'

controllante, in virtu' del principio di onnicomprensivita' della

retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al

rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di

cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi

alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma

non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi

degli amministratori.

9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico prevedono

altresi':

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di

deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di

deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che

la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita' di

individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o

impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto

di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli

organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle

norme generali in tema di societa'.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle

societa' a controllo pubblico indennita' o trattamenti di fine

mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o

dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi

di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice

civile.

11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche detengono il

controllo indiretto, non e' consentito nominare, nei consigli di

amministrazione o di gestione, amministratori della societa'

controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe

gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda

all'esigenza di rendere disponibili alla societa' controllata

particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori

della societa' controllante o di favorire l'esercizio dell'attivita'

di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo

pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di

amministrazione della societa' con cui e' instaurato il rapporto di

lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con

sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di

previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a

qualunque titolo agli amministratori.

13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi previsti

dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di

proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere

riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione

complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato

per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque

proporzionata alla qualificazione professionale e all'entita'

dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita' e

incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile

2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle societa' in

house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a controllo

pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una

partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale

propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a

quelle di cui ai commi 6 e 10.

Art. 12

Responsabilita' degli enti partecipanti e dei componenti

degli organi delle societa' partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle

societa' partecipate sono soggetti alle azioni civili di

responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di

capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno

erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa'

in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di

partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in

materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non

patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno

conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici

partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi,

che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o

colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13

Controllo giudiziario sull'amministrazione

di societa' a controllo pubblico

1. Nelle societa' a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi

di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile,

ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente

dall'entita' della partecipazione di cui e' titolare, e' legittimata

a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale.

2. Il presente articolo si applica anche alle societa' a controllo

pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata.

Art. 14

Crisi d'impresa di societa' a partecipazione pubblica

1. Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove

ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre

2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del

rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o piu' indicatori di

crisi aziendale, l'organo amministrativo della societa' a controllo

pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di

prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed

eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata

adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo

amministrativo, costituisce grave irregolarita' ai sensi

dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e

2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte

dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche

se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un

trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di

garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione

aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete

prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita'

svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli

articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di

capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne'

rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate, con

esclusione delle societa' quotate e degli istituti di credito, che

abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di

esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il

ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso

consentiti i trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo

periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse

ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate

siano contemplate in un piano di risanamento, approvato

dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e comunicato

alla Corte dei conti con le modalita' di cui all'articolo 5, che

contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre

anni. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di

servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la

sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta

della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri

competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono

essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del

presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di

una societa' a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le

pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove

societa', ne' acquisire o mantenere partecipazioni in societa',

qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata

fallita.

Art. 15

Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle societa'

a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei

limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e'

individuata la struttura competente per il controllo e il

monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero

dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello

organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili

dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse

previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente

decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e

indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del

decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori

pratiche presso le societa' a partecipazione pubblica, adotta nei

confronti delle stesse societa' le direttive sulla separazione

contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa

trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico,

accessibile anche in via telematica, di tutte le societa' a

partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della

banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4,

del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le

societa' a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al

comma 1, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le

segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse

trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui

all'articolo 6 del presente decreto, con le modalita' e nei termini

stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i

poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le

societa' a partecipazione pubblica.

Art. 16

Societa' in house

1. Le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti

pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo

analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse

il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di

capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge

e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto,

ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa'

controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al

comma 1:

a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole

in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo

2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono

prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di

particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del

codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere

acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti

parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni,

in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono

prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia

effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente

pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o

altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale

della societa'.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3

costituisce grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del

codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare

l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si e'

manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con

soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero

rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti

pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso

le attivita' precedentemente affidate alla societa' controllata

devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,

mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia

di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento

del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle

procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti

dalla stessa societa' controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma

5, la societa' puo' continuare la propria attivita' se e in quanto

sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della

cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole

statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti

del controllo analogo.

7. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto

di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto

legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo

192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17

Societa' a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle societa' costituite per le finalita' di cui all'articolo

4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto

privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la selezione

del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma

dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha

a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della

partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento

del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo

dell'attivita' della societa' mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione

previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla

prestazione per cui la societa' e' stata costituita. All'avviso

pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali

accordi parasociali, nonche' degli elementi essenziali del contratto

di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne

costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare

l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione

generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei

concorrenti, nonche' il criterio di aggiudicazione che garantisca una

valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in

modo da individuare un vantaggio economico complessivo per

l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di

aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi

ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi

all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla societa',

aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non puo'

essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo

statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del

rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle societa' di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle societa' per azioni possono contenere clausole

in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo

2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo

interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle societa' a responsabilita' limitata possono

prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e

ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468,

terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo

comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la

competenza dei soci;

c) gli statuti delle societa' per azioni possono prevedere

l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con

prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque

anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice

civile, purche' entro i limiti di durata del contratto per la cui

esecuzione la societa' e' stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine

di ottimizzare la realizzazione e la gestione di piu' opere e

servizi, anche non simultaneamente assegnati, la societa' puo'

emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma,

del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere

assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra

societa'.

6. Alle societa' di cui al presente articolo che non siano

organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di

lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad

essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la

realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i

quali sono state specificamente costituite non si applicano le

disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le

seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di

procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal

decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per

cui la societa' e' stata costituita;

c) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione

dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo

importo.

Art. 18

Quotazione di societa' a controllo pubblico

in mercati regolamentati

1. Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni pubbliche

possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati

regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 7,

comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente

ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo

pubblico sulla societa' quotata.

2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione

alla quotazione e' adottato con le modalita' di cui all'articolo 7,

comma 1.

3. E' fatta salva la possibilita' di quotazione in mercati

regolamentati di societa' a partecipazione pubblica singolarmente

individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di

legge.

Art. 19

Gestione del personale

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di

lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si

applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del

codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato

nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori

sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai

contratti collettivi.

2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri

provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale

nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di

trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui

all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova

diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto

legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito

istituzionale della societa'. In caso di mancata o incompleta

pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma

2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai

fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei

provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta

ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e

delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il

personale, delle societa' controllate, anche attraverso il

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale

e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle

eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o

limitazioni alle assunzioni di personale.

6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il concreto

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri

provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento

degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo

livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono

pubblicati sul sito istituzionale della societa' e delle pubbliche

amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione

si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di

controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o

servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono,

prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle

unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da

amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa'

interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo

delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di

finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il

riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti

nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e

nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole

procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

Art. 20

Razionalizzazione periodica

delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in

cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante

messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le

amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano

alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo

5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione

tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di

attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1,

le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle

categorie di cui all'articolo 4;

b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero

di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o

similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti

pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano

conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la

gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le

attivita' consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31

dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui

all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e

rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione

di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo

5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31

dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano

una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati

conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e

alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi

dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o

l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle

partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione

normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di

alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo

quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni

del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione

normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o

l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di

euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente

rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata

dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei

conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a

616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella

d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti

dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo

pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato

il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica

l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che

possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di

prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle

amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i

contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione

della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione.

Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una

dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 21

Norme finanziarie sulle societa' partecipate

dalle amministrazioni locali

1. Nel caso in cui societa' partecipate dalle pubbliche

amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un

risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali

partecipanti, che adottano la contabilita' finanziaria, accantonano

nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura

proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche

amministrazioni locali che adottano la contabilita' civilistica

adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio

successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio

netto della societa' partecipata ove il risultato negativo non venga

immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Per le societa' che redigono il bilancio consolidato, il risultato di

esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle

societa' che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica,

per risultato si intende la differenza tra valore e costi della

produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo

accantonato e' reso disponibile in misura proporzionale alla quota di

partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita

di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato

sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati

ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi

precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti

partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di

partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si

applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione,

per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della

contabilita' finanziaria:

a) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio

2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla

quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il

risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio

2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014,

del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora

il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel

triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata

dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio

2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura

proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per

cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per

il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e

indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di

affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota

superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre

esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico

negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei

componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un

risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta

giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto

previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui

risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di

risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Art. 22

Trasparenza

1. Le societa' a controllo pubblico assicurano il massimo livello

di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati

ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33.

Art. 23

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Art. 24

Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle

amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente

decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di

cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i

requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una

delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono

oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato

la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima

data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle

che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso

negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del

decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili

alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo

5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1

costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione

adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando

i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della

Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche'

alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale

adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene

entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di

mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio

pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della

societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la

partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il

procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo

2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della

partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in

liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel

caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad

espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica

l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente

articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione

dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico

interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale

gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il

subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo

2112 del codice civile.

Art. 25

Disposizioni transitorie in materia di personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le societa' a controllo pubblico effettuano una ricognizione

del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche

in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del

personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili

posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa'

ha sede legale secondo modalita' stabilite da un decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con

il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori

dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di

mobilita' in ambito regionale, con modalita' definite dal decreto di

cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al

comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati

eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche

attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati

eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le societa' a controllo pubblico non

possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non

attingendo, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 1,

agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo

infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia

disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino

alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in

deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di

assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto

termine, l'autorizzazione e' accordata dall'Agenzia nazionale per le

politiche attive del lavoro. Per le societa' controllate dallo Stato,

prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione e'

accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni

del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti

costituiscono grave irregolarita' ai sensi dell'articolo 2409 del

codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le societa'

a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono

servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti

abbiano prodotto un risultato positivo.

Art. 26

Altre disposizioni transitorie

1. Le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto

dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti

alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per

le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per

l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 4 del presente decreto non e' applicabile alle

societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle societa' aventi come

oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto

dello Stato o delle regioni.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le

partecipazioni in societa' quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il

presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione

pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in

mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei

conti. Ove entro il suddetto termine la societa' interessata abbia

presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto

continua a non applicarsi alla stessa societa' fino alla conclusione

del procedimento di quotazione.

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il

presente decreto non si applica alle societa' in partecipazione

pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti

volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni,

quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati

alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici

mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente

decreto continua a non applicarsi alla stessa societa'. Sono comunque

fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti

volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni,

quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di

entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle

societa' a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione

gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti,

le partecipazioni pubbliche nelle societa' costituite per il

coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti

d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo

1997.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia

stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11,

comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono

sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio

consolidato, si definisce»;

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per societa'

partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini

dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa'

partecipata».

10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle previsioni

dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione

straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione

periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello

Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo

9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei

relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri la titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre

amministrazioni statali e' trasferita al Ministero dell'economia e

delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria

riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della

partecipazione.

Art. 27

Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «delle societa'» sono sostituite dalle

seguenti: «delle aziende e istituzioni»;

b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni

e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di

controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le

aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle

istituzioni e alle societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alle

aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e

le societa'» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e

le istituzioni»;

c) al comma 555, le parole: «diversi dalle societa' che svolgono

servizi pubblici locali» sono soppresse.

Art. 28

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004,

n. 239;

d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e) l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735

della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28,

28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24

dicembre 2007, n. 244;

g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

commi 1, 2 e 3;

h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148;

n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e

5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

limitatamente al primo e al terzo periodo;

p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,

limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del

secondo periodo;

q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012,

limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;

r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;

s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e

562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n.

147;

t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

Societa'

Coni Servizi

EXPO

Arexpo

Invimit

IPZS

Sogin

Gruppo ANAS

Gruppo GSE

Gruppo Invitalia

Gruppo Eur

FIRA

Sviluppo Basilicata

Fincalabra

Sviluppo Campania

Gruppo Friulia

Lazio Innova

Filse

Finlombarda

Finlombarda Gestione SGR

Finmolise

Finpiemonte

Puglia Sviluppo

SFIRS

IRFIS-FinSicilia

Fidi-Toscana

GEPAFIN

Finaosta

Veneto Sviluppo

Trentino Sviluppo

Ligurcapital

Aosta Factor

FVS SGR

Friulia Veneto Sviluppo SGR

Sviluppumbria

Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR